Contagio da Covid 19 sul posto di lavoro. Quali tutele per l’imprenditore?

Nel bel mezzo della “tempesta” Covid-19 abbiamo ritenuto opportuno fornire dei principi cardinali che possano consentire ai “naviganti” di orientarsi comprendendo le tutele apprestate al lavoratore e le conseguenze a carico del datore di lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
In questo articolo è pubblicato un abstract. L’intero documento è possibile scaricarlo qui sotto.
Gli autori sono:
Dott. Nicola Gramaccioni (Responsabile Legale di Agenzia)
Dott. Alessandro Silvestrini (Agente Generale)
Covid-19: infortunio o malattia professionale?
L’ elaborato chiarisce, in prima battuta, eventuali dubbi circa la riconduzione dell’affezione da Covid 19 sul posto di lavoro alla categoria dell’infortunio professionale piuttosto che a quella della malattia professionale: l’infortunio si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel secondo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

L ’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di affezioni morbose sul posto di lavoro che derivino da un agente patogeno estrinseco di natura virulenta propende per la qualificazione delle medesime quale infortuni professionali, identificando la causa violenta di cui sopra nella “causa virulenta di natura biologica”, pertanto è indubbio che il covid-19 contratto nel luogo di lavoro debba essere considerato un infortunio professionale.
La conferma arriva anche dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18., il cui art. 42 prescrive quanto segue: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL

Le conseguenze per il datore di lavoro
L’elaborato si addentra successivamente nella disamina delle conseguenze giuridiche che la predetta classificazione produce a carico del datore di lavoro e dei rimedi che, da un punto di vista assicurativo, possono essere approntati in modo tale da transare il relativo rischio in capo ad un soggetto terzo, l’Assicuratore appunto.
A tal proposito occorre rammentare che l’obiettivo e la funzione della garanzia RCO (cd. Responsabilità civile verso operai) deve essere identificato nel tenere indenne l’assicurato rispetto alla diminuzione patrimoniale che lo stesso subirebbe a causa dell’obbligo di risarcimento del danno procurato al lavoratore.

La garanzia RCO, pertanto, nel caso dell’infezione da coronavirus che colpisce il dipendente sul posto di lavoro, ha la finalità di tenere indenne il datore di lavoro:
- dall’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni, compreso il danno biologico, sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- dall’autonoma pretesa risarcitoria del dipendente o dei suoi superstiti a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice civile (maggior danno o cd. danno complementare).
Occorre quindi verificare con particolare attenzione che il contratto di Responsabilità civile sottoscritto dall’azienda sia corretto riponendo particolare attenzione sui seguenti elementi principali:
- adeguatezza del massimale
- descrizione del rischio
- parametro di calcolo del premio
- garanzie ed esclusioni
Le coperture assicurative a protezione dell’azienda
Considerati anche i molteplici profili di responsabilità a carico del datore di lavoro è inoltre molto importante prevedere anche un contratto di Tutela legale che assicura la difesa legale degli interessi dell’Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale, sia nei procedimenti civili che in quelli penali.
Da citare infine i prodotti di Welfare Assicurativo che garantiscono al lavoratore una diaria da ricovero a seguito di positività al Covid-19 (contratto anche al di fuori del posto di lavoro) e un’indennità da convalescenza riconosciuta nel caso in cui sia stato in terapia intensiva: tali soluzioni, che sono a tutela esclusiva dei dipendenti, possono giovare nel rapporto tra le parti e quindi contribuiscono al buon funzionamento del sistema azienda.
Detto ciò si rimanda al seguente link per accedere al testo completo ed approfondire la tematica suesposta, sì da avere gli strumenti per valutare l’adeguatezza delle proprie coperture assicurative a fronte del rischio da Covid-19, rendendoci disponibili ad una consulenza approfondita e dedicata per le aziende.