SuperBonus 110%, UnipolSai in campo per la cessione del credito

Da oggi anche UnipolSai, nel quadro delle misure previste dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modifiche nella Legge del 17 luglio 2020, n. 77), scende in campo per la ripresa economica del Paese.
La normativa suindicata prevede una serie di incentivi fiscali per cittadini privati e imprese, tra cui, il cosiddetto “Superbonus” (Ecobonus e Sismabonus) con il 110% di detraibilità delle spese e la possibilità per il beneficiario di cedere il corrispondente credito fiscale ad un soggetto terzo.
Con riferimento a tale agevolazione UnipolSai, attraverso il servizio di “cessione del credito di imposta”, offre la possibilità a cittadini privati e imprese di ottenere liquidità a fronte della cessione alla stessa Compagnia dei crediti previsti dalla normativa incentivante.
A tal proposito, UnipolSai, rendendosi cessionaria dei crediti, per le operazioni deliberate fino al 31/12/2020, corrisponderà a privati, condomini ed aziende un importo pari al 102% del costo degli interventi sotto elencati, sia nel caso in cui il cedente sia il committente sia nel caso in cui sia l’impresa commissionaria.
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per specifici interventi di:
La detrazione fiscale può essere ripartita direttamente dal soggetto beneficiario in 5 rate annuali di pari importo e posta in compensazione con propri debiti di imposta.
Non è ammesso né il riporto negli anni successivi di quanto non beneficiato né il rimborso dell’eccedenza non utilizzata.
I soggetti titolari della detrazione possono, in alternativa alla fruizione diretta della medesima, scegliere una delle seguenti opzioni:
I destinatari del bonus possono essere:
Le imprese non possono beneficiare del bonus se non per le unità immobiliari possedute dalle imprese stesse, all’interno di edifici condominiali prevalentemente abitativi e relativamente alle sole parti comuni.
Il bonus potrà trovare applicazione per gli interventi effettuati su:
Non sono ammessi al bonus interventi su singole unità immobiliari di condomini.
L’Ecobonus, e la conseguente detrazione IRPEF al 110%, (o in alternativa il corrispondente credito di imposta) potrà essere fruibile per i seguenti interventi:
Questi tipi di intervento vengono detti “trainanti” in quanto permettono l’innesco dell’Ecobonus 110%.
Per poter beneficiare della detrazione fiscale al 110% è necessario:
Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’Ecobonus (es. infissi, schermature solari, sistemi di building automation) si potrà godere della detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopracitati, fermi i limiti di spesa.
La detrazione fiscale spetta esclusivamente per i lavori in edifici ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, per adeguamento sismico relativo a:
Qualora i lavori (es. condominio) riguardino sia l’Ecobonus che il Sismabonus si avrà diritto alla detrazione fiscale corrispondente alla somma di entrambi.
Il Superbonus al 110% può essere fruibile anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico (Ecobonus) o messa in sicurezza (Sismabonus).
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e direzione:
Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
Tel. 051 5076111 – Fax 051 373549
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