Dopo anni di vuoto legislativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 247 del 21 ottobre 2022) del decreto 20 luglio 2022, n. 154 è arrivato a termine l’iter giuridico che vede l’introduzione nel nostro ordinamento del modello di polizza assicurativa decennale obbligatoria per la compravendita di un immobile in costruzione.
Parliamo di una garanzia che tutela gli interessi degli acquirenti di immobili da vizi e difetti che possono emergere anche a distanza di anni dalla sua ultimazione.
In particolare riguarda quegli immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilità.
La norma, in pratica, prevede la tutela di tutti i futuri acquirenti, di chi intende acquistare un immobile ancora da costruire, di chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di leasing) che consenta il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire.
Nello specifico, l’articolo 4 dispone che “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La polizza decennale assicurativa obbligatoria è il contratto assicurativo, che le imprese di costruzioni sono tenute a stipulare a beneficio dell’acquirente, a fronte di compravendite di immobili “da costruire o in corso di costruzione”, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 122/2005 (che contiene, infatti, la disciplina sul rilascio di polizze postume decennali) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi, e poi, consegnarlo, al momento del rogito, agli acquirenti. Il decreto è entrato in vigore il 5 novembre 2022, 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., e dunque, si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate dopo questa data.
La polizza andrà consegnata all’acquirente al momento del trasferimento della proprietà, pena la nullità del contratto. In caso di inadempimento all’obbligo, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto avrà diritto di escutere la fideiussione.
Al momento del rogito il contraente presenterà copia della polizza e copia dell’attestazione di conformità, mentre il notaio dovrà indicare nell’atto gli estremi della polizza.
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