Eventi catastrofali e obblighi assicurativi per le imprese: cosa c’è da sapere
L’Italia è il paese europeo più vulnerabile alle catastrofi naturali, con un’esponenziale progressione delle catastrofi naturali avvenuta negli ultimi anni.
Anche secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il 94% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera.
Nonostante questo quadro, la propensione alla protezione assicurativa delle imprese italiane non è così elevata, tanto che la penetrazione di polizze a copertura dei rischi naturali e climatici per le microimprese è infatti molto esigua (5%) e quasi la metà delle piccole imprese non sono assicurate per questi eventi (Fonte ANIA, 2023).
Tutto ciò ha portato all’intervento normativo che ha introdotto l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro gli Eventi Catastrofali.
L’ Obbligo assicurativo per rischi catastrofali
L’articolo 1, commi 101-111 (Misure in materia di rischi catastrofali) della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023) inserisce infatti, per la prima volta nel quadro normativo italiano, un obbligo assicurativo per i rischi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, per cui le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della norma saranno tenute a stipulare adeguati contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.
A chi si applica
L’obbligo riguarda tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro tenuto presso le locali Camere di Commercio, a cui sono tenuti ad iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c. Sono state tuttavia escluse dall’obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa, le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile per le quali è già previsto un Fondo a copertura dei danni catastrofali.
Quali sono i beni oggetto della copertura assicurativa
L’obbligo si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, ai beni previsti dall’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3), ossia le immobilizzazioni materiali:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
L’obbligo non si applica inoltre a quegli immobili che risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.
L’obbligo di assicurare i terreni: la novità
L’obbligo di assicurare quanto iscritto in Bilancio nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B-II, numeri 1, 2 e 3 comporta l’obbligo di assicurare anche i terreni.
Nelle more della pubblicazione dei decreti attuativi, le principali compagnie assicurative già attive sul tema garantiscono in linea di massima per i terreni le spese per il ripristino del terreno al fine di riportare il terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato.
I contenuti minimi delle polizze assicurative
Premesso che con successivo decreto interministeriale potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione e il decreto potrà contenere anche le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi, il contratto dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno. Pertanto la norma sembra non concedere alle compagnie assicurative la possibilità di inserire dei sottolimiti di indennizzo, solitamente previsti per questa tipologia di rischi, pertanto il limite di indennizzo dovrà essere pari alla somma assicurata.
Cosa succede in caso di inadempimento
Non è prevista una pena pecuniaria, ma è previsto che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione sia valutato ai fini “dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
L’inadempimento di tale obbligo pregiudica pertanto all’impresa l’assegnazione di qualsiasi tipo di contributo, sovvenzione o agevolazione finanziaria di natura pubblica, non necessariamente legate al verificarsi di eventi catastrofali.