Nuovo DPCM, ecco quando recarsi nelle Agenzie per usufruire dei servizi assicurativi
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A fronte della ripartizione dell’Italia in aree a diverso rischio di contagio da Covid-19 – realizzata tramite ordinanze del Ministro della salute atte a identificare Regioni che si differenziano rispetto alle altre per il fatto di collocarsi in uno scenario di “tipo 3” (cd. Regioni Arancioni”) o di “tipo 4” (cd. Regioni Rosse) e per essere conseguentemente caratterizzate da misure restrittive via via crescenti – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, nell’ottica della continuità rispetto al passato, ricomprende il servizio assicurativo tra quelli da garantire sull’intero territorio nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. ll).
Stante tale premessa, la domanda è la seguente: nella già indicata eterogeneità delle misure restrittive, è sempre possibile recarsi presso le agenzie assicurative per dare corso ai vari adempimenti contrattuali?
A tal proposito – mentre la risposta è palesemente affermativa con riguardo alle cd. REGIONI GIALLE, ossia i territori non caratterizzati dalle misure maggiormente restrittive di cui agli artt. 2 e 3 del decreto di cui sopra – in merito alle Regioni Arancioni e Rosse occorre soffermarsi e analizzare con maggior attenzione il dettato normativo.
Per le Regioni che si collocano nello scenario di tipo 3, ovvero cd. REGIONI ARANCIONI, assume rilevanza l’art. 2, comma 4, lett. b): “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Detto ciò, visto che il servizio assicurativo risulta non sospeso, non solo è possibile – stante la libertà di movimento garantita nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione – recarsi presso l’agenzia assicurativa ubicata nel medesimo comune, ma è anche consentito, dietro presentazione del modello di autodichiarazione appositamente compilato, recarsi nell’agenzia situata in altro comune a condizione che il servizio assicurativo non sia disponibile in quello di residenza, domicilio o abitazione.
Con riferimento alle REGIONI ROSSE l’art. 3, comma 4, lett. a) stabilisce che: “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (Regioni Rosse), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.
Si deve pertanto ritenere che, nella misura in cui l’usufruire del servizio assicurativo possa essere volto a soddisfare una situazione di necessità, il transito sul territorio per recarsi presso una agenzia assicurativa sia consentito – anche all’interno del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione – dietro presentazione di apposita autodichiarazione.
Laddove, di contro, detta finalità non possa in concreto ritenersi integrata, non può che ritenersi escluso il predetto spostamento.
Tanto premesso – raccomandando in ogni caso di limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario, incentivando a tal fine l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia (es. pagamenti mezzo bonifici; trasmissione denunce sinistri tramite e-mail; stipule dei contratti tramite firme grafometriche a distanza) – nella parte sottostante potrete trovare un modello di autodichiarazione scaricabile per recarvi presso la vostra agenzia assicurativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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